Rozzano, 8 Aprile 2014
Circolare n. 143
Scuola Secondaria
Circolare n. 85
Scuola Primaria
A tutto il personale
Atti
Oggetto: assenze visite specialistiche – chiarimento della Funzione Pubblica
La Funzione Pubblica chiarisce che quando il dipendente dovrà effettuare una visita specialistica potrà ricorrere solo ai permessi per motivi personali o ai permessi orari. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.
La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Tale attestazione potrà esser inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla alla scuola di appartenenza.
L’attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.
Si noti questa precisazione: “l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l’indicazione della diagnosi […] e il tipo di prestazione somministrata”.
Per maggior chiarezza:
- Il dipendente, per poter effettuare una visita specialistica, deve richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16).
- Per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l’orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);
- NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. In questo caso l’assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione on line, periodo di comporto, trattenuta “Brunetta”) e l’eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).
Allegata alla presente, Circolare n°2/2014 della Funzione Pubblica
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Danila Pinardi
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