Circolare 80

Obbligo di istruzione fascia di età 6-16 anni e sanzioni – Decreto Caivano

Decreto Caivano - Obbligo di istruzione

Circ. int. 80 del 12/12/2024

Oggetto: Obbligo di istruzione fascia di età 6-16 anni e sanzioni – Decreto Caivano

La scuola è aperta a tutti, è obbligatoria e gratuita (art.34, Costituzione) ed è impartita per almeno dieci anni (art.1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nella fascia di età 6 -16 anni.

I genitori/tutori, che esercitano la patria potestà, sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, cosiddetti r.o.d.i., e assolvono tale obbligo con le seguenti modalità:

-con l’iscrizione del minore presso una istituzione scolastica statale, tramite le iscrizioni online, seguendo la nota emanata dal Ministero dell’istruzione e del merito e la circolare con le indicazioni pratiche dell’istituzione scolastica eletta, che vengono emanate per ogni anno scolastico;

-oppure qualora intendano provvedere direttamente o privatamente devono presentare annualmente la dichiarazione scritta al Dirigente dell’Istituzione Scolastica competente per territorio di residenza;

-ove per gravi motivi di salute il minore avesse bisogno di cure mediche tali da essere costretto a fare assenze nello stesso anno scolastico per almeno 30 giorni anche non consecutivi, i genitori/tutori possono fare richiesta alla istituzione scolastica ove è iscritto il minore per usufruire del servizio di istruzione domiciliare oppure presso le specifiche sezioni di scuola in ospedale.

Il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto Decreto Caivano, inasprisce le sanzioni per i genitori/tutori, che esercitano la patria potestà, e prevede la reclusione per chi non procura l’istruzione ai figli. Conseguentemente il nucleo familiare perde il diritto dell’assegno di inclusione.

 

La mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione comporta la segnalazione al r.o.d.i. da parte del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 114, comma 1 del D.Lgs. 297/1994. Se entro sette giorni il r.o.d.i. non provvede all’iscrizione o non procura altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, il dirigente scolastico provvede a trasmettere la segnalazione al Sindaco del Comune di riferimento.

Ove, il Sindaco procedesse all’ammonizione del r.o.d.i. il genitore/tutore è punito con la reclusione fino a due anni per la mancata iscrizione del minore.

 

Le assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico (15 giorni anche non consecutivi nell’arco di tre mesi sono considerate elusione dell’obbligo di istruzione e comportano la segnalazione al r.o.d.i. da parte del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 114, comma 4 del D.Lgs. 297/1994. Se il r.o.d.i. non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, il dirigente scolastico provvede a trasmettere la segnalazione al Sindaco del Comune di riferimento. Ove il Sindaco provvedesse all’ammonizione del r.o.d.i., il genitore/tutore è punito con la reclusione fino a un anno per le assenze ingiustificate del minore.

 

Obblighi dei genitori/tutori che esercitano la patria potestà

I genitori/tutori che esercitano la patria potestà, anche se non conviventi con il minore:

  • vigilano sull’iscrizione dei figli a scuola e sulla loro regolare frequenza;
  • giustificano tempestivamente le assenze, eventualmente fornendo la congrua documentazione prevista per le deroghe dell’istituto;
  • contattano l’istituto per fornire valide motivazioni su assenze prolungate, se possibile anticipatamente ove le assenze fossero programmate.

 

Compiti del personale docente

I coordinatori delle classi:

  • provvedono regolarmente al controllo delle assenze dal registro elettronico;
  • verificano le giustificazioni e le documentazioni relative alle deroghe dell’istituto, specificando sul registro quelle giustificate con certificato medico (metti spunta) oppure annotando nel riquadro “informazioni aggiuntive” quelle in deroga da decurtare dal conteggio totale delle assenze;
  • entro il 10 di ogni mese inviano al dirigente scolastico un report mensile e trimestrale che riporti il numero di assenze di tutti gli studenti della classe;
  • contattano le famiglie anticipatamente tramite email e colloqui, quando il numero di assenze risulta critico e si rischia il fenomeno di elusione o di abbandono;
  • segnalano direttamente al dirigente scolastico in presenza e tramite email tutte i casi urgenti, in cui si verificano assenze per quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza.

 

I docenti delle classi

  • Fanno l’appello, segnano le assenze e controllano le giustificazioni giornalmente;
  • Segnalano al coordinatore eventuali assenze prolungate;
  • Sintetizzano in classe la circolare con parole semplici in modo da veicolare i concetti di mancato adempimento e sanzione erogata. L’argomento, però, sia spunto valido per sensibilizzare sull’importanza della frequenza scolastica e l’attività didattica sia proposta in chiave orientativa, in modo che allieve e allievi riflettano sul ruolo, che desiderano assumere in futuro nella società, nel solco del dettato dell’art. 4 della Costituzione italiana:
  • “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

 

Responsabilità del dirigente scolastico

Ai sensi dell’art. 114, comma 4 del D.Lgs. 297/1994, “Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”.

 

Assenze ammissibili nell’anno scolastico

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.62/2017,

comma 1, “Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”.

comma 2. “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”.

 

Deroghe di istituto al limite massimo delle assenze

Come da Delibera n.17 del Collegio dei docenti del 28 novembre 2023, secondo le deroghe dell’istituto, le assenze, giustificate con congrua documentazione, sono decurtate dal conteggio del monte ore di assenze dell’orario annuale personalizzato dell’anno scolastico, nei seguenti casi:

  • assenze per malattia giustificate con certificato medico;
  • assenze legate alla patologia degli alunni DVA
  • assenze per terapie prolungate;
  • assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia);
  • situazioni di disagio socio-familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
  • iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

 

NORMATIVE ESSENZIALI DI RIFERIMENTO

Responsabilità genitoriale

-Ai sensi dell’art. 316, comma 1 del Codice civile,

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore;

-Ai sensi dell’art. 337- ter, comma 3 del Codice civile,

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

 

Adempimento dell’obbligo di istruzione

-Ai sensi dell’art. 30 della Costituzione italiana,

E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio;

 

Mancato adempimento dell’obbligo di istruzione-segnalazioni e sanzioni penali

decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159”, modifica e integra il D.Lgs.297/1994 e il codice penale.

 

-Ai sensi dell’articolo 570 ter del codice penale,

Il responsabile dell’adempimento dell’ obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

 

Inoltre, ai sensi dell’art 2, comma 3 bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, Non ha altresì diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione”.

 

Si invitano tutti gli attori della comunità educante al rispetto delle norme e a mantenere vivo il dialogo educativo nell’interesse primario delle studentesse e degli studenti.

 

Tutte le comunicazioni dei docenti e delle famiglie vanno trasmesse a tutti gli indirizzi di posta istituzionale:

dell’istituto                                                   miic8fm00a@icsliguriarozzano.online

del dirigente scolastico                              antonella.romagnolo@icsliguriarozzano@online

del referente dispersione scolastica        dispersione.scolastica@icsliguriarozzano.online

 

Rozzano, lì 12/12/2024

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Antonella Romagnolo

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